Matrimonio tra persone dello stesso sesso
Accade nella “cattolicissima” Spagna
di Michele Amirante (15.05.2008)
In Spagna la legge che ha equiparato le unioni civili tra persone dello stesso sesso a quelle “tradizionali” è stata approvata ed è entrata in vigore il 2 luglio 2005 .È stata una delle prime riforme attuate e “dovute” dal Governo Zapatero, con buona pace della Chiesa e delle frange più intransigenti dell’ estrema destra che, naturalmente, hanno gridato allo scandalo e organizzato manifestazioni di protesta. Questa legge è stata preceduta da anni di rivendicazioni da parte dei collettivi GLBT (Gay-Lesbo-Trans) che sono scesi in piazza in occasione del Gay Pride con un altissimo numero di partecipanti tra cui anche molta gente “normale”. I primi risultati ottenuti sono stati l’ istituzione graduale, nelle varie Comunidades autónomas (ossia regioni), dei registri delle unioni di fatto, sia omo che etero, ma quel che più conta a mio avviso – lo dice uno che la Spagna l’ha frequentata e vissuta negli ultimi trent ‘anni – e che è poi ciò che ha permesso l ‘ attuazione di questa legge, è stata la coscienza della laicità dello stato e della sua autonomia nei confronti delle autorità religiose. Forse è proprio in nome di questo principio che la pur Cattolicissima Spagna, andando ben oltre le soluzioni più o meno pasticciate adottate o proposte da altri paesi (PACS francesi, DICO italiani, ecc.) ha optato per la soluzione più coerente e più logica, quella di consentire a chiunque di contrarre matrimonio civile, indipendentemente dall’ identità e dall’ orientamento sessuale dei contraenti. Questo è stato possibile semplicemente apportando qualche modifica ad alcuni articoli del codice civile in modo da omettere qualsiasi specifico riferimento al dualismo uomo/donna o marito/moglie, salvo in quei casi ove strettamente necessario, ma soprattutto da uno spirito di tolleranza, di apertura e di rispetto nei confronti delle così dette diversità così come chiaramente enunciato nel preambolo alla Legge 13/2005
Stralcio del preambolo alla Legge 13/2005
LEGGE 13/2005, con cui si modifica il Codice Civile in materia di diritto a contrarre matrimonio.
I
La relazione e la convivenza di coppia, basate sull’affetto, sono espressione genuina della natura umana e costituiscono un canale privilegiato per lo sviluppo della personalità che per la nostra Costituzione è uno dei fondamenti dell’ordine politico e della pace sociale. In consonanza con questo principio, una manifestazione importante di questa relazione, come il matrimonio, viene recepita dalla Costituzione, nel suo articolo 32 e considerata, secondo la nostra giurisprudenza costituzionale, come un’istituzione giuridica di rilevanza sociale che permette di realizzare la vita in comune della coppia.
Questa garanzia costituzionale del matrimonio ha come conseguenza che il legislatore non potrà disconoscere questa istituzione, né evitare di regolarla in conformità con i valori superiori dell’ordinamento giuridico e con il suo carattere di diritto della persona con base nella Costituzione. Sarà la legge a configurare questo diritto entro i limiti delle possibilità offerte dalla Costituzione, e a determinare, in ogni momento storico e in consonanza con i suoi valori dominanti, la capacità richiesta per contrarre matrimonio, così come il suo contenuto ed il suo regime giuridico.
La regolamentazione del matrimonio nel diritto civile contemporaneo è il riflesso dei modelli e dei valori dominanti nelle società europee ed occidentali. La sua origine risale al Codice Civile francese del 1804, da cui incontestabilmente deriva quello spagnolo del 1889. In questo contesto, il matrimonio si è configurato come un’istituzione, ma anche come un rapporto giuridico che si è potuto instaurare solo tra persone di sesso diverso; di fatto, in questa differenza di sesso si è trovato tradizionalmente uno dei fondamenti per il riconoscimento dell’istituzione da parte del diritto dello Stato e da parte del diritto canonico. Per questo motivo, i codici degli ultimi due secoli, rispecchiando la mentalità dominante, non avevano necessità di proibire, né di fare riferimento, al matrimonio tra persone dello stesso sesso, dato che la relazione tra di esse in nessun modo si riteneva che potesse dare luogo ad una relazione giuridica di tipo matrimoniale.
Ma il legislatore non può in nessun modo ignorare l’evidenza: la società evolve nel modo di configurare e riconoscere diversi modelli di convivenza e , per questo, il legislatore può, anzi deve, agire di conseguenza ed evitare ogni frattura tra il Diritto e i valori della società della quale deve regolamentare le relazioni. In questo senso non vi è dubbio che la realtà sociale spagnola del nostro tempo è divenuta molto più ricca, plurale e dinamica della società in cui nasce il Codice Civile del 1889. La convivenza come coppia tra persone dello sesso basata sull’affettività è stata oggetto di riconoscimento e di accettazione sociale crescente ed ha superato radicati pregiudizi e condanne. Si ammette oggi senza difficoltà che questa convivenza in coppia è un mezzo attraverso il quale si sviluppa la personalità di un gran numero di persone, convivenza mediante la quale si prestano aiuto affettivo ed economico, senza altro riconoscimento se non quello che ha luogo in una relazione strettamente privata data la sua fino ad ora mancanza di riconoscimento formale da parte del Diritto.
Questo si percepisce non solo nella società spagnola, ma anche in un ambito più ampio, come rispecchiato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo in data 8 febbraio 1994 in cui si richiede esplicitamente alla Commissione Europea di presentare una proposta di raccomandazione allo scopo di porre fine alla proibizione di contrarre matrimonio alle coppie dello stesso sesso e garantire loro i pieni diritti e benefici del matrimonio.
II
La Storia evidenzia una lunga traiettoria di discriminazione basata sull’orientamento sessuale, discriminazione che il legislatore ha deciso di rimuovere. Inquadrare la realizzazione personale in un contesto legislativo che consenta, a coloro che liberamente operano una scelta sessuale e affettiva per persone del loro stesso sesso, di poter sviluppare la loro personalità e i loro diritti in condizioni di uguaglianza è diventata una rivendicazione dei cittadini del nostro tempo, a cui questa legge cerca di dare risposta.
Di certo la Costituzione, nell’affidare al legislatore la configurazione normativa del matrimonio, non esclude in nessun modo una regolamentazione che definisca le relazioni di coppia in un modo diverso da quello che è esistito finora e che dia spazio alle nuove forme di relazione affettiva. Ma, inoltre, l’opzione rispecchiata in questa legge ha dei fondamenti costituzionali di cui il legislatore deve tenere conto. Così , la promozione dell’effettiva uguaglianza dei cittadini nel libero sviluppo della loro personalità (articoli 9.2 e 10.1 della Costituzione), la tutela della libertà per quel che riguarda le forme di convivenza (articolo1.1 della Costituzione) e l’inquadramento del godimento dei diritti in un contesto legislativo di reale uguaglianza senza nessuna discriminazione per ragione di sesso, opinione o qualsiasi altra condizione personale o sociale (articolo 14 della Costituzione) sono valori consacrati costituzionalmente la cui attuazione si deve riflettere nella regolamentazione delle norme che definiscono lo status del cittadino, in una società libera, pluralista e aperta.
Da questa prospettiva ampia, la regolamentazione del matrimonio che ora si instaura cerca di soddisfare una realtà palpabile, i cui cambiamenti sono stati accettati dalla società spagnola con il contributo dei collettivi che hanno difeso la piena equiparazione dei diritti per tutti indipendentemente dal loro orientamento sessuale, una realtà che richiede di determinare i diritti e i doveri di tutti coloro che vogliono dare un riconoscimento formale alle loro relazioni di coppia.
In questo contesto, la legge permette che il matrimonio sia celebrato tra persone dello stesso o diverso sesso, con la totale uguaglianza di diritti e doveri indipendentemente dalla sua composizione. Di conseguenza, gli effetti del matrimonio, che si mantengono nella loro integrità rispettando la configurazione oggettiva dell’istituzione, saranno unici in tutti gli ambiti, indipendentemente dal sesso dei contraenti; tra gli altri, sia quelli riguardanti diritti e prestazioni sociali sia la possibilità di essere parte nelle procedure di adozione.
Allo stesso tempo, si è provveduto ad un imprescindibile adeguamento terminologico dei diversi articoli del Codice Civile che si riferiscono o discendono dal matrimonio, così come di una serie di norme dello stesso Codice che contengono riferimenti espliciti al sesso dei suoi componenti.
In primo luogo , i riferimenti al marito ed alla moglie sono stati sostituiti con la menzione ai coniugi o ai consorti. In base alla nuova stesura dell’articolo 44 del Codice Civile, l’accezione giuridica di coniuge o di consorte sarà quella di persona coniugata con altra persona, indipendentemente dal fatto che siano entrambe dello stesso o di diverso sesso.
Sussiste, ciononostante, il riferimento al binomio formato da marito e moglie negli articoli 116, 117 e 118 del Codice, dato che i presupposti di fatto a cui si riferiscono questi articoli si possono verificare solo nel caso di matrimoni eterosessuali.
D’altra parte, e come risultato della disposizione aggiuntiva nº1 della presente legge, tutti i riferimenti al matrimonio contenuti nel nostro ordinamento giuridico devono intendersi applicabili sia al matrimonio tra due persone dello stesso sesso sia a quello formato da due persone di sesso diverso.
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Valencia, 1 luglio 2005
JUAN CARLOS R.
Il Presidente del Governo
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO